Cantoni Tours, in collaborazione con NOBIS Compagnia di assicurazioni, specializzata nel settore delle assicurazioni per i viaggiatori, ha predisposto per tutti i clienti un pacchetto assicurativo che decorre dalla partenza ed opera fino al termine del viaggio. Il presente testo costituisce un estratto delle condizioni di assicurazione. Il testo integrale, che comprende anche limitazioni ed esclusioni, è disponibile sul sito www.cantonitours.com
Sintesi Pacchetto Assicurativo | ||
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Garanzie | Massimali | Franchigia/Limiti |
Annullamento Viaggio All Risk | 6.500€ (per i motivi indicati in polizza) |
0% in caso di decesso o
ricovero ospedaliero
superiore a 3 giorni 20% tutti gli altri casi 30% in caso di infezione da Covid-19 |
Rimborso Spese Mediche |
1.000€ Italia 5.000€ Europa 15.000€ Mondo |
0% in caso di decesso o
ricovero ospedaliero
superiore a 3 giorni 70€ tutti gli altri casi |
Assistenza in viaggio | Specifici per prestazione (come da dettaglio riportato in Contratto) | / |
Assicurazione Bagaglio |
300€ Italia ed Europa 200€ Mondo |
/ |
Limite d’età: Le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di
età inferiore a 90 anni.
Validità Territoriale: Le garanzie della polizza sono valide per la
destinazione prescelta e identificata nel documento di viaggio.
Durata massima della polizza: La copertura ha durata massima
coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso il
viaggio può avere una durata massima di 30 giorni dalla data di inizio di ogni
singolo viaggio.
Riferimenti importanti: Assistenza in viaggio: In caso di sinistro o per
richiedere assistenza contattare la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24,
365 giorni l’anno, telefonando al seguente numero 800 894123 oppure
dall’estero +39 039 9890702.
In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla
Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e
prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale.
Il Contratto è regolato dal Set Informativo di riferimento, comprensivo degli
Allegati, e dalla legge italiana.
Il sottoscritto dichiara di essere stato adeguatamente informato che la
sottoscrizione delle coperture è del tutto facoltativa, di non avere in corso
nessun'altra copertura afferente ai medesimi rischi e che è stato richiesto di
fornire le informazioni ritenute necessarie per valutare l'adeguatezza delle
coperture proposte.
Condizioni generali di assicurazione (estratto): La polizza opera dal
momento della fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio,
per l’arco temporale compreso fra le date di inizio e fine viaggio, e
comunque per una durata massima di 30 giorni.
La garanzia decorre dal giorno della prenotazione dei servizi turistici fino al giorno della partenza compreso e termina in ogni caso una volta effettuato il check-in del servizio turistico assicurato. Per la garanzia annullamento viaggio non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
La società indennizza l’Assicurato fino a
concorrenza del massimale indicato, che debba rinunciare al viaggio per
uno degli eventi indicati in seguito se:
– l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
– è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato intraprendere il
viaggio.
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al
massimale indicato in polizza. Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del
viaggio (ad esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da
assicurazione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato. Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio
(c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro
indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile,
corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva
deduzione dello scoperto.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare
gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali
condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero
ospedaliero, e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno
successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), verrà
applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.
In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia
opererà nei seguenti casi:
– decesso, malattia (compresa l’infezione da Covid-19) o infortunio
dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli,
suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela,
cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto
superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere
il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di
prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate;
– danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato
o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua
presenza;
– impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a
seguito di gravi calamità naturali;
– guasto o incidente al mezzo di trasporto che impedisca di raggiungere
il luogo di partenza del viaggio;
– citazione in Tribunale, avvenute successivamente alla prenotazione;
– furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia
comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo
utile per la partenza;
– impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già
pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del
datore di lavoro;
– impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di
dirottamento;
– impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della
data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso
pubblico;
– impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni
precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di
proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere
sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per
infortunio o malattia dell’animale.
Restano ferme le esclusioni generali già indicate nel DIP Base.
La Società, secondo i massimali e fatte salve le
Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie
indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali
addebitate risultanti dai documenti di viaggio e dal Regolamento Penale
dell’operatore turistico, nella percentuale esistente alla data in cui si è
verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel caso in cui
l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento l’eventuale
maggior penale addebita rimarrà a suo carico.
Ad eccezione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria che è inclusa,
non sono assicurabili i servizi turistici il cui regolamento di penale
preveda una penale pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque
prima del 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa).
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni
Generali di Assicurazione.
In caso di malattia imprevedibile che si
manifesti in forma oggettiva e/o l’inizio della relativa terapia non risulti
non procrastinabile, durante il periodo di validità della garanzia, o in caso
di infortunio o ricovero ospedaliero, la Società rimborsa, nel limite del
massimale indicato in polizza, le spese mediche, accertate e documentate
dell’Assicurato. Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della
Società ove questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qualora
non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute
al di fuori delle suddette strutture. La società rimborsa le spese mediche
sostenute all’estero o in Italia – ad integrazione dei servizi forniti dal
Servizio Sanitario Nazionale – per le cure eseguite o prescritte da medici
fino ad un massimale di 1.000€ per le destinazioni Italia, 5.000€ per le
destinazioni Europa e 15.000€ per le destinazioni al di fuori dall’Europa
per assicurato e per periodo assicurativo e fino ad un massimo di 30
giorni dalla data di rientro.
La garanzia comprende le:
– spese di ricovero in istituto di cura;
– spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di
malattia o infortunio;
– spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici
ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’infortunio
denunciati) entro il limite di euro 1.500,00;
– spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché
pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro
1.000,00;
– spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro
800,00;
– spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a €
200,00 per Assicurato;
– spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più
vicino, fino ad € 5.000,00.
In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di
infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale
Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto
delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il
pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza
sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata
preventivamente.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle
direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in
polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza. L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. La Società fornirà le seguenti prestazioni: consulenza medica telefonica, segnalazione di un medico specialista all’estero, invio di un medico in Italia in casi di urgenza e, in caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, la Società organizza a proprio carico il trasferimento, tramite ambulanza, del paziente in un pronto soccorso, trasporto/rientro sanitario con il mezzo più idoneo e con eventuale accompagnamento medico, rientro dell’assicurato convalescente, rientro dei familiari o del compagno di viaggio, viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione, rientro del viaggiatore convalescente, prolungamento del soggiorno, rimborso spese legali, rimpatrio salma, assistenza domiciliare, spese di soccorso ricerca e recupero dell’assicurato, anticipo spese di prima necessità, anticipo cauzione penale all’estero, rimborso spese telefoniche/telegrafiche, trasmissione messaggi urgenti, invio urgente di medicinali all’estero, interprete a disposizione all’estero. Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.
L’ Impresa garantisce entro i massimali indicati
nella scheda di polizza:
– il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo,
rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte
del vettore;
– entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a
persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del
passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di
autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi
sopradescritti;
– entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a
persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di
indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute
dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da
parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione
dell’Assicurato stesso.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali
di Assicurazione.
Di seguito sono descritte le procedure da
adottare in caso di sinistro:
– Denuncia di sinistro: il Contraente e/o l’Assicurato deve avvisare
telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde
800.894123 (dall’estero occorre comporre il numero +39
039.9890.702) e successivamente inviare denuncia per iscritto
all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso
o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con
l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli
eventuali testimoni. Sarà onere dell’Assicurato far pervenire alla
Compagnia i certificati medici, le cartelle cliniche, le denunce
all’Autorità (compreso il PIR presso l’Autorità Aeroportuale), le
fatture attestanti l’acquisto dei beni smarriti e/o le spese di prima
necessità, l’estratto conto di prenotazione del viaggio e quello di
annullamento, le prove del pagamento del viaggio, il contratto di
viaggio, gli originali dei biglietti di viaggio.
– Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto
prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato
da enti/strutture convenzionate con l’Impresa.
– Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto
non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.
– Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’Assicurato
derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo
ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di
questi azione.
Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il Contraente/Assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa.
L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo.
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